Art. 2 Definizioni
Si intendono per: - a.
- sistema d’informazione centrale comune: sistema d’informazione centrale lungo la filiera alimentare comune allʼUfficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria (USAV) e allʼUfficio federale dellʼagricoltura (UFAG), finalizzato a garantire la sicurezza delle derrate alimentari e degli alimenti per animali, la salute e la protezione degli animali nonché una produzione primaria ineccepibile;
- b.
- sottosistema: sistema dʼinformazione facente parte del sistema d’informazione centrale comune;
- c.
- gestione: prestazioni ricorrenti e messa a disposizione dellʼinfrastruttura tecnica che garantiscono il corretto funzionamento di un sistema dʼinformazione;
- d.
- sviluppo:ampliamento di un sistema dʼinformazione, in particolare adeguamenti per adempiere nuove disposizioni legali;
- e.
- postazione dʼaccesso: licenza che consente lʼaccesso a un sistema dʼinformazione;
- f
- terzi incaricati: persone od organizzazioni cui lʼautorità competente affida per contratto lo svolgimento di compiti dʼesecuzione previsti per legge nei settori della salute e della protezione degli animali nonché dellʼigiene delle derrate alimentari;
- g.
- produzione primaria: produzione di derrate alimentari e alimenti per animali non trasformati.
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