Ordinanza
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Art. 2 Persone autorizzate e organi competenti per l’autorizzazione
1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:
2 Altre persone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione:
3 L’organo competente rilascia l’autorizzazione sulla base dell’offerta di trasporto. 4 L’autorizzazione dà diritto a un volo verso un determinato luogo, se del caso con volo di ritorno o destinazioni terze. 5 Se una persona o un gruppo di persone di cui al capoverso 2 beneficia regolarmente delle prestazioni dello STAC, l’organo competente può rilasciare eccezionalmente un’autorizzazione generale. Esso può limitarla a livello temporale, geografico e materiale oppure vincolarla a condizioni e oneri. 6 Se per motivi di servizio o protocollari è necessario un accompagnamento, la persona autorizzata può far beneficiare delle prestazioni dello STAC anche la persona che l’accompagna. L’accompagnamento di persone di cui al capoverso 2 è disciplinato nell’autorizzazione. 2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571). 3 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3351). 4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571). |