1 Delle prestazioni dello STAC possono beneficiare le persone seguenti:
- a.
- i membri del Consiglio federale;
- b.
- il cancelliere della Confederazione;
- c.
- i presidenti del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati;
- d.2
- il presidente del Tribunale federale, il presidente del Tribunale penale federale e il presidente del Tribunale amministrativo federale
- e.3
- gli ospiti di Stato invitati dal Consiglio federale nonché i mandatari, gli ospiti e le delegazioni svizzeri e stranieri designati caso per caso dal Consiglio federale o dall’Assemblea federale;
- f.4
- i segretari di Stato;
- g.5
- il procuratore generale della Confederazione.
2 Altre persone possono beneficiare delle prestazioni dello STAC sulla base di un’autorizzazione scritta. Sono competenti per l’autorizzazione:
- a.
- i Dipartimenti e la Cancelleria federale, per i collaboratori che sono loro subordinati o attribuiti nonché per i mandatari, gli ospiti o le delegazioni svizzere e straniere da essi designati caso per caso;
- b.6
- l’Assemblea federale, per i membri del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati nonché per i collaboratori dei Servizi del Parlamento;
- c.7
- il Tribunale federale, il Tribunale penale federale e il Tribunale amministrativo federale, per i propri membri;
- d.8
- il Ministero pubblico della Confederazione, per i collaboratori che gli sono subordinati o attribuiti.
3 L’organo competente rilascia l’autorizzazione sulla base dell’offerta di trasporto.
4 L’autorizzazione dà diritto a un volo verso un determinato luogo, se del caso con volo di ritorno o destinazioni terze.
5 Se una persona o un gruppo di persone di cui al capoverso 2 beneficia regolarmente delle prestazioni dello STAC, l’organo competente può rilasciare eccezionalmente un’autorizzazione generale. Esso può limitarla a livello temporale, geografico e materiale oppure vincolarla a condizioni e oneri.
6 Se per motivi di servizio o protocollari è necessario un accompagnamento, la persona autorizzata può far beneficiare delle prestazioni dello STAC anche la persona che l’accompagna. L’accompagnamento di persone di cui al capoverso 2 è disciplinato nell’autorizzazione.
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571).
4 Introdotta dal n. I dell’O del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 3351).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324).
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 21 apr. 2010, in vigore dal 1° mag. 2010 (RU 2010 1571).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 16 giu. 2023, in vigore dal 1° ago. 2023 (RU 2023 324).