Ordinanza del DDPS
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Art. 23a Durata degli studi ammessa 20
1 Le verifiche delle competenze necessarie per la conclusione degli studi devono essere svolte:
2 Su domanda, la direzione degli studi può prolungare di quattro semestri al massimo la durata degli studi ammessa e, se si tratta di sportivi di punta in attività, di otto semestri al massimo. 3 Lo studente che oltrepassa la durata degli studi ammessa viene escluso dal ciclo di studio. 20 Introdotto dal n. I dell’O del DDPS del 12 mar. 2016, in vigore dal 1° apr. 2016 (RU 2016 939). |