Ordinanza
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Art. 10 Cassa di compensazione competente
1 Gli assegni familiari sono versati al lavoratore agricolo dalla cassa cantonale di compensazione cui è affiliato il suo datore di lavoro. La cassa di compensazione può incaricare il datore di lavoro di versare gli assegni. 2 L’agricoltore indipendente riceve l’assegno dalla cassa di compensazione del Cantone in cui è domiciliato.21 21 Correzione del 23 apr. 2014 (RU 2014 949). |