Ordinanza
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Art. 5 Eccezioni per casi irrilevanti
1 I casi irrilevanti possono essere esclusi dallo scambio spontaneo di informazioni. 2 Sono considerati casi irrilevanti in particolare i casi in cui l’onere per lo scambio spontaneo di informazioni è manifestamente sproporzionato rispetto agli importi rilevanti sotto il profilo fiscale e al potenziale gettito d’imposta dello Stato destinatario. |
