Ordinanza
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Art. 7 Unità organizzative per lo scambio spontaneo di informazioni
1 L’AFC e le amministrazioni cantonali delle contribuzioni designano le unità organizzative competenti in materia di scambio spontaneo di informazioni. 2 Le unità organizzative garantiscono il collegamento con la divisione competente dell’AFC per lo scambio di informazioni in materia fiscale (divisione competente dell’AFC) e l’esecuzione dello scambio spontaneo di informazioni nelle loro amministrazioni delle contribuzioni. |
