Ordinanza
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Art. 9 Accordo fiscale preliminare: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni
1 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:
2 Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nell’altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona. 3 L’obbligo dello scambio spontaneo di informazioni sussiste indipendentemente dalla realizzazione effettiva della fattispecie oggetto dell’accordo fiscale preliminare. |
