Art. 9Accordo fiscale preliminare: obbligo dello scambio spontaneo di informazioni
1 Lo scambio spontaneo di informazioni deve essere eseguito se un accordo fiscale preliminare:
a.
concerne fattispecie di cui all’articolo 28 capoversi 2–4 della legge federale del 14 dicembre 19903 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni oppure ha come oggetto una riduzione fiscale per i redditi da beni immateriali o diritti analoghi oppure una ripartizione fiscale internazionale di società principali;
b.
fa riferimento al contesto transfrontaliero e ha come oggetto i prezzi di trasferimento tra persone associate o un metodo concernente i prezzi di trasferimento, stabiliti dall’autorità svizzera competente senza il coinvolgimento delle autorità competenti di altri Stati;
c.
fa riferimento al contesto transfrontaliero e consente di ridurre l’utile imponibile in Svizzera, senza che ciò risulti nel conto annuale e nel conto di gruppo;
d.
stabilisce che uno stabilimento d’impresa è costituito o non è costituito in Svizzera o all’estero oppure determina quali utili sono attribuiti allo stabilimento d’impresa; oppure
e.
ha come oggetto una fattispecie concernente la struttura dei flussi transfrontalieri di finanziamento o dei redditi trasferiti a persone associate in un altro Stato tramite enti svizzeri.
2 Le persone sono considerate associate quando una di loro detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento nell’altra o quando una terza persona detiene una partecipazione di almeno il 25 per cento in ciascuna delle altre due persone. Detiene una partecipazione in una persona chi detiene direttamente o indirettamente una rispettiva quota dei diritti di voto oppure del capitale azionario o sociale di tale persona.