Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)1
del 21 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
Art. 2Condizioni
1 Le attività civili e le attività fuori del servizio possono essere appoggiate unicamente se ne derivano sostanziali ripercussioni positive sull’istruzione e l’allenamento delle persone impiegate nell’ambito delle rispettive funzioni.
2 Inoltre, le attività civili devono essere di importanza nazionale o internazionale oppure d’interesse pubblico, le attività fuori del servizio di importanza nazionale o internazionale.
3 Oltre a ciò, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:
a.
i richiedenti sono in grado di dimostrare che non possono svolgere le attività in questione né con mezzi propri, né con l’aiuto di società, associazioni e organizzazioni civili o militari, né con l’appoggio del servizio civile o della protezione civile;
le persone impiegate prestano l’appoggio senza armi e non devono adempiere compiti che presuppongono il potere di polizia;
d.
la sicurezza delle persone impiegate è garantita;
e.
la capacità d’impiego della truppa e la prontezza dell’esercito non sono compromesse;
f.
i programmi d’istruzione delle scuole e dei corsi non sono pregiudicati in misura eccessiva;
g.
i richiedenti privati si impegnano contrattualmente a versare una parte adeguata dell’eventuale introito al fondo di compensazione dell’ordinamento delle indennità per perdita di guadagno (art. 9 cpv. 5).
4 Le prestazioni di appoggio nell’ambito dell’istruzione tecnica sono ammesse anche quando le condizioni di cui ai capoversi 2 e 3 lettera a non sono soddisfatte per:
a.
le truppe di salvataggio e le truppe del genio nell’ambito delle opere d’istruzione;
b.
le Forze aeree nell’ambito del Servizio di soccorso aereo dell’esercito.3
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).