1 Le domande di appoggio di privati devono essere indirizzate alla divisione territoriale4 competente per la località in cui è fornito l’appoggio come segue:5
- a.
- per manifestazioni importanti, con almeno due anni di anticipo;
- b.
- per altre manifestazioni, con almeno sei mesi di anticipo.
2 Tali termini non si applicano alle domande di appoggio depositate al termine di un aiuto secondo l’ordinanza del 29 ottobre 20036 sull’aiuto militare in caso di catastrofe in Svizzera e alle domande di appoggio da parte delle Forze aeree.
3 Le domande di autorità cantonali e comunali devono essere indirizzate il prima possibile alla divisione territoriale competente per la località in cui è fornito l’appoggio.7
4 Le domande di autorità federali devono essere indirizzate il prima possibile direttamente al Comando Operazioni8.9
5 Le domande urgenti di autorità per un appoggio da parte delle Forze aeree devono essere indirizzate il prima possibile direttamente alle Forze aeree, se la domanda persegue uno degli scopi seguenti:
- a.
- la prevenzione e la lotta contro gravi atti di violenza;
- b.
- la difesa da pericoli al confine nazionale;
- c.
- lo svolgimento di impieghi di ricerca e salvataggio;
- d.10
- la lotta aerea contro incendi di vaste proporzioni;
- e.11
- l’acquisizione di informazioni nell’ambito di attività informative in virtù della legge federale del 25 settembre 201512 sulle attività informative.13
6 Le domande di autorità cantonali per un appoggio nell’eliminazione di munizioni inesplose devono essere indirizzate direttamente alla Centrale d’annuncio di proiettili inesplosi dell’esercito (CAPI).14
4 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
5 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
6 [RU 2003 3997. RU 2018 4635art. 12]. Vedi ora l’O del 21 nov. 2018 (RS 513.75).
7 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
8 Nuova espr. giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.
9 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
10 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
11 Introdotta dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
12 RS 121
13 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
14 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).