Ordinanza
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Art. 5 Decisione
1 Le divisioni territoriali e la CAPI sottopongono le domande, con la relativa proposta di decisione, al Comando Operazioni.15 2 Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni. 3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
4 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente il Comando Operazioni delle decisioni prese.17 5 Per le autorizzazioni secondo il capoverso 3 lettere b e c l’Aggruppamento Difesa può prevedere una procedura decisionale semplificata.18 15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). 16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 17 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777). 18 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325). |
