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Ordinanza concernente l’appoggio a favore di attività civili e di attività fuori del servizio mediante mezzi militari (OAAM)1
del 21 agosto 2013 (Stato 1° gennaio 2020)
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
Art. 5Decisione
1 Le divisioni territoriali e la CAPI sottopongono le domande, con la relativa proposta di decisione, al Comando Operazioni.15
2 Le domande concernenti prestazioni di appoggio a manifestazioni sportive sono trasmesse per parere, prima della decisione, all’Ufficio federale dello sport (UFSPO). L’UFSPO può stabilire condizioni.
3 La decisione d’autorizzazione delle domande compete:
a.
al Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS) su proposta del Comando Operazioni: per manifestazioni di particolare rilevanza politica; in particolare se sono impiegati mezzi di sorveglianza aerotrasportati in occasione di manifestazioni e dimostrazioni oppure agenti della Sicurezza militare;
b.
alle Forze aeree: in caso di domande urgenti secondo l’articolo 4 capoverso 5, sempre che l’oggetto della domanda non rivesta un’importanza politica particolare;
c.
al Comando Operazioni: in tutti gli altri casi.16
4 Il DDPS e le Forze aeree informano immediatamente il Comando Operazioni delle decisioni prese.17
5 Per le autorizzazioni secondo il capoverso 3 lettere b e c l’Aggruppamento Difesa può prevedere una procedura decisionale semplificata.18
15 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
17 Introdotto dal n. I dell’O del 25 feb. 2015, in vigore dal 1° apr. 2015 (RU 2015 777).
18 Introdotto dal n. I dell’O del 20 nov. 2019, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 4325).