Ordinanza del DATEC
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Art. 11 Requisiti psicologici
1 Chi si candida per seguire una formazione di capomovimento della categoria B deve sottoporsi a un esame di idoneità psicologica presso uno psicologo di fiducia. 2 Lo psicologo di fiducia valuta se la persona esaminata può essere dichiarata idonea dal punto di vista psicologico a svolgere l’attività rilevante per la sicurezza in oggetto. 3 Se necessario per determinare l’idoneità psicologica, lo psicologo di fiducia ordina esami speciali e ne valuta i risultati. 4 La persona esaminata si impegna a fornire in modo veritiero tutti i dati relativi al suo stato psicologico. Dà inoltre il suo consenso scritto alla raccolta di informazioni di tipo medico o psicologico sulla sua persona da parte dello psicologo di fiducia o degli specialisti incaricati degli esami specifici. 5 Entro dieci giorni da quando dispone dei risultati dell’esame, lo psicologo di fiducia comunica alla persona esaminata e all’impresa mediante un modulo standard la valutazione dell’idoneità psicologica e in particolare eventuali limitazioni. 6 Un esame psicologico non superato può essere ripetuto al più presto dopo un anno e al massimo due volte. 7 Per le persone di età fino a 49 anni l’ultimo esame psicologico di esito positivo non deve risalire a più di cinque anni prima; a partire dal cinquantesimo anno d’età esso non deve risalire a più di tre anni prima. L’esame è valido finché la persona in questione:
8 Lo psicologo di fiducia può riconoscere attestati stranieri di idoneità se equivalenti agli attestati svizzeri. 9 L’UFT emana direttive concernenti i requisiti psicologici. |