Ordinanza del DATEC
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Art. 13 Competenze linguistiche
1 Le persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza devono disporre di competenze sufficienti nelle lingue ufficiali in uso nei propri settori di impiego per operare in caso di esercizio normale, di perturbazioni dell’esercizio e di emergenze. Devono in particolare essere in grado di ricevere e impartire istruzioni rilevanti per la sicurezza e compilare moduli. 2 Le imprese ferroviarie stabiliscono quali competenze linguistiche sono necessarie per lo svolgimento di queste attività e ne disciplinano la verifica. |
