Ordinanza del DATEC
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Art. 19 Ripetizione degli esami
1 Se il candidato non supera un esame teorico o un esame pratico, può ripeterlo una volta. 2 Alle ripetizioni di esami deve essere presente un secondo perito esaminatore. 3 Il candidato che per la seconda volta non supera l’esame per una determinata attività, non può svolgere tale attività per un periodo di due anni. 4 Scaduto tale termine si procede come per il primo conseguimento del certificato. Il medico e lo psicologo di fiducia valutano la necessità di effettuare un nuovo esame medico o psicologico. |