Ordinanza del DATEC
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Art. 24 In generale
1 Chi svolge attività soggette a obbligo di certificato deve provare periodicamente mediante un esame, prima della scadenza della validità del certificato, di possedere le necessarie conoscenze specifiche. 2 Per lo svolgimento dell’esame si applicano per analogia gli articoli 15–21. In deroga all’articolo 19 capoverso 1, l’esame periodico può essere ripetuto due volte. 3 Chi non ha superato per la seconda volta l’esame periodico per l’attività di capomovimento della categoria B, deve sottoporsi a un esame psicologico che accerti la sua idoneità. Se l’esame psicologico viene superato, l’esame periodico può essere sostenuto una terza volta. Se l’esame psicologico non viene superato, la persona in questione non può svolgere alcuna attività prevista da tale categoria per un periodo di due anni. |