Ordinanza del DATEC
|
Art. 28 Riconoscimento di certificati stranieri
1 Sulle tratte e nelle stazioni in prossimità del confine di cui all’allegato 6 OVF11 l’UFT può riconoscere i certificati rilasciati da imprese ferroviarie straniere a persone che svolgono attività rilevanti per la sicurezza. 2 Sulle tratte interoperabili tale riconoscimento si fonda sulle Specifiche tecniche di interoperabilità (STI) secondo la decisione 2011/314/UE12; a questo riguardo le estremità delle tratte di cui all’allegato 6 OVF sono considerate località «di frontiera». 12 V. nota ad art. 10 cpv. 3 lett. b. |