Ordinanza del DATEC
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Art. 30 Tratte transfrontaliere con prescrizioni svizzere della circolazione dei treni
1 Per svolgere attività rilevanti per la sicurezza sulle tratte e in stazioni di cui all’allegato 6 numeri 2 e 3 OVF15, i dipendenti di imprese straniere devono aver superato un esame teorico concernente le necessarie conoscenze specifiche delle Prescrizioni svizzere sulla circolazione dei treni e delle prescrizioni d’esercizio. Lo stesso vale anche per gli esami periodici. Sono esentati dall’esame gli accompagnatori di treni che impartiscono esclusivamente il permesso di partenza. 2 D’intesa con le imprese ferroviarie straniere, i periti esaminatori possono iscrivere nel certificato straniero il permesso di svolgere le attività in questione. |