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Art. 9 Decisioni e autorizzazioni dell’APMA
1 Su richiesta del mandatario o d’ufficio, l’APMA decide:
2 Gli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 3 e i contratti di cui all’articolo 10 capoverso 1 relativi agli investimenti di cui all’articolo 7 capoverso 1 necessitano l’autorizzazione dell’APMA, fatto salvo l’articolo 416 capoverso 2 CC. 3 L’autorizzazione dell’APMA ai sensi della presente ordinanza non sostituisce il consenso che essa deve dare agli atti e ai negozi di cui agli articoli 416 capoversi 1 e 3 e 417 CC. 4 L’APMA comunica le sue decisioni al mandatario nonché alla banca, all’assicurazione o al gestore patrimoniale interessati. |