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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 16Validità
1 La licenza per allievo conducente è valida:
a.
quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
b.
12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
c.
24 mesi per tutte le altre categorie.
2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l’articolo 19.
3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:
a.
il titolare non ha superato per tre volte l’esame di conducente e l’autorità d’ammissione in base a una perizia nega l’idoneità a condurre del candidato;
b.
il rapporto di tirocinio è disdetto prima che l’apprendista conducente di autocarri abbia compiuto i 18 anni d’età.80
4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell’autorità d’ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l’esame. L’autorità d’ammissione stabilisce eventuali condizioni.
80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).