Ordinanza
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Art. 17a Corsa di esercitazione 85
1 È considerata corsa di esercitazione ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente non deve essere titolare di una licenza per allievo conducente e che serve da preparazione a un esame pratico di conducente. 2 Durante le corse d’esercitazione con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 per cui non è necessaria la licenza per allievo conducente, possono essere trasportati l’accompagnatore giusta l’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti; il conducente deve recare seco una conferma dell’ammissione all’esame di conducente della categoria D o della sottocategoria D1. 3 La conferma dell’iscrizione a un corso di guida di trattori riconosciuto ai sensi dell’articolo 4 capoverso 3 autorizza i titolari della licenza di condurre della categoria speciale G a effettuare corse di esercitazione con trattori la cui velocità massima non superi 40 km/h. Non è ammesso condurre veicoli speciali. Il traino di rimorchi è ammesso soltanto durante il tragitto verso il luogo dove si svolge il corso e durante il corso. Gli organizzatori di corsi di guida di trattori possono confermare l’iscrizione al più presto un mese prima della data del corso. 85 Introdotto dal n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). BGE
128 II 187 () from 25. Februar 2002
Regeste: Art. 17 Abs. 1 lit. c SVG, Art. 3 Abs. 1 und Art. 37 Abs. 1 VZV; Entzug des Führerausweises, Rückfall. Die frühere Anordnung eines Motorfahrradausweisentzugs bzw. eines Fahrverbots für Motorfahrräder ohne Ausdehnung auf einen ordentlichen Führerausweis kann nicht Grundlage bilden für die Anordnung einer erhöhten Mindestentzugsdauer wegen Rückfalls (E. 1). |