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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 18Corsi di teoria della circolazione
1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie A o B oppure delle sottocategorie A1 o B1 deve poter provare di aver frequentato un corso di teoria della circolazione.86
2 La frequenza del corso presuppone il possesso di una licenza per allievo conducente.
3 Sono dispensate dal corso le persone già titolari di una licenza di condurre di una delle categorie o sottocategorie di cui nel capoverso 1.
4 Il corso, segnatamente mediante una formazione sul comportamento nella circolazione e sui suoi pericoli, deve motivare a una condotta di guida responsabile e difensiva. Il corso dura complessivamente otto ore. È impartito da un maestro conducente.
5 Il maestro conducente rilascia all’allievo conducente un attestato che conferma la frequenza del corso di teoria della circolazione.
86 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).