Ordinanza
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Art. 19 Formazione pratica di base degli allievi motociclisti
1 Chi vuole ottenere la licenza di condurre della categoria A o della sottocategoria A1 deve seguire, entro quattro mesi dal rilascio della licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base presso un maestro conducente in possesso dell’abilitazione della categoria A. Se viene rilasciata una nuova licenza per allievo conducente, la formazione pratica di base non deve essere ripetuta.87 2 Durante la formazione pratica di base, l’allievo conducente deve acquisire le conoscenze di base della dinamica di guida e della tecnica d’osservazione, necessarie per la guida nel traffico, e imparare a servirsi correttamente del veicolo. La formazione di base deve inoltre motivare a una condotta di guida difensiva, responsabile e parsimoniosa dal profilo energetico. I candidati alla licenza di condurre della categoria A non hanno il diritto di seguire con veicoli della sottocategoria A1 la formazione pratica di base.88 3 La formazione pratica di base dura 12 ore.89 4 Il maestro conducente attesta per scritto all’allievo conducente che ha partecipato alla formazione pratica di base e ha raggiunto lo scopo del corso. 87 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 88 Per. introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 89 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). BGE
108 V 105 () from 18. August 1982
Regeste: Art. 19 Abs. 2 AlVV. Tragweite des Vorbehaltes von Art. 17 AlVV.
112 V 51 () from 21. Februar 1986
Regeste: Art. 34novies Abs. 2 BV; Art. 2 Abs. 1 lit. a, Art. 14 Abs. 3 und Art. 118 Abs. 2 AVIG; Art. 13 Abs. 2 AVIV. - Was die Erfüllung der Beitragszeit betrifft, von welcher der Anspruch auf Arbeitslosenentschädigung abhängt, weist das neue Gesetz über die Arbeitslosenversicherung eine echte Lücke auf, insofern es den Übergang vom Geltungsbereich des AlVB zu jenem des AVIG für die im Dienst eines nicht beitragspflichtigen Arbeitgebers stehenden Versicherten nicht regelt (Erw. 3a). - Diese Lücke muss aufgrund der neuen Regelung ausgefüllt werden, die auf die im Ausland tätigen Arbeitnehmer anzuwenden ist, und zwar in der Weise, dass die erwähnten Versicherten von der Erfüllung der Beitragszeit befreit sind, sofern sie sich über eine nicht beitragspflichtige Beschäftigung als Arbeitnehmer während mindestens sechs Monaten ausweisen (Erw. 3b). |