Ordinanza
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Art. 24h Licenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all’estero 112
1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).113 2 Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all’estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera. 3 Su richiesta, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:
112 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697). 113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). |