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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
del 27 ottobre 1976 (Stato 1° gennaio 2022)
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 24hLicenze di condurre rilasciate a persone domiciliate all’estero 112
1 Alle persone che, in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b, ottengono una licenza di condurre senza essere domiciliate in Svizzera, viene rilasciata una licenza di condurre di validità limitata fino al successivo esame medico periodico di idoneità alla guida (art. 27 cpv. 1 lett. a).113
2 Le persone che hanno trasferito il proprio domicilio all’estero e la cui licenza di condurre svizzera è andata persa ricevono un attestato delle autorizzazioni a condurre registrate in Svizzera.
3 Su richiesta, l’autorità d’ammissione rilascia una licenza di condurre valida al massimo cinque anni:
a.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se questa era stata rilasciata in virtù dell’articolo 42 capoverso 3bis lettera b;
b.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa, se il nuovo Stato di domicilio non riconosce l’attestato di cui al capoverso 2 come prova dell’autorizzazione a condurre ottenuta in Svizzera; oppure
c.
per sostituire una licenza di condurre svizzera andata persa o scaduta, se il nuovo Stato di domicilio aveva riconosciuto la licenza di condurre svizzera come attestato che legittima le autorizzazioni a condurre da esso emesse senza che fosse stata rilasciata una licenza di condurre nazionale; una licenza di condurre in prova scaduta può essere sostituita soltanto se il titolare ha frequentato la formazione complementare prescritta dal diritto svizzero.
112 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697).
113 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599).