Ordinanza
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Art. 27e Organizzatori dei corsi
Per organizzare la formazione complementare è necessaria un’autorizzazione. L’autorità competente del Cantone in cui ha sede il richiedente la rilascia se constata che questi:131
131 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191). 132 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191). 133 Abrogata dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, con effetto dal 1° gen. 2020 (RU 2019 191). |