Ordinanza
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Art. 44a Licenza di condurre in prova 186
1 Ai titolari di una licenza di condurre estera valevole che dà il diritto di condurre veicoli a motore delle categorie A o B, è rilasciata una licenza di condurre in prova svizzera. Il periodo di prova decorre dal rilascio della licenza di condurre svizzera. Esso dura tre anni, dedotta la durata compresa tra la data di rilascio della licenza di condurre estera e l’ultimo termine per cambiarla regolarmente conformemente all’articolo 42 capoverso 3bis lettera a. Esso concerne tutte le categorie di licenze già ottenute e le altre categorie e sottocategorie ottenute durante il periodo di prova. 2 La licenza di condurre svizzera non è rilasciata in prova alle persone la cui licenza di condurre delle categorie A o B:
186 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). |
