Ordinanza
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Art. 5a Principio
1 Gli esami medici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di medici riconosciuti. 2 Gli esami psicologici di idoneità alla guida ai sensi della presente ordinanza possono essere effettuati soltanto sotto la responsabilità di psicologi riconosciuti. |