Ordinanza
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Art. 65 Esigenze
1 Gli esperti della circolazione incaricati degli esami ufficiali di conducente e dei controlli ufficiali dei veicoli devono soddisfare le esigenze prescritte dai capoversi 2–5.198 2 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e dei controlli dei veicoli deve:
3 L’esperto della circolazione incaricato degli esami di condurre non è obbligato ad adempiere le esigenze del capoverso 2 lettera b, ma deve aver superato l’esame finale di tirocinio in una professione qualsiasi o possedere una formazione equivalente. 4 Il requisito del capoverso 2 lettera e non è richiesto per gli esperti della circolazione incaricati dei controlli dei veicoli. 5 I maestri conducenti che desiderano diventare esperti della circolazione devono aver esercitato la professione di maestro conducente durante almeno un anno senza dare adito a lamentele e avere 24 anni compiuti. Devono completare la loro formazione e superare gli esami nelle materie che non figurano nel programma d’esame di maestro conducente. 198 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 2015, in vigore dal 1° giu. 2015 (RU 2015 1333). 199 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 200 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). |