Ordinanza
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Art. 84 Sistema di numerazione
1 Ogni Cantone è designato con le due lettere maiuscole seguenti:
2 Le targhe degli autoveicoli, dei monoassi e dei rimorchi da una parte, e quelle dei motoveicoli, delle motoleggere e dei tricicli a motore, dall’altra, come pure ogni genere di targa, secondo il colore e le caratteristiche speciali, sono numerate separatamente, di regola a partire dalla cifra 1.266 3 Le targhe della Confederazione portano solamente lo stemma federale, con l’aggiunta della lettera M se si tratta di targhe militari.267 4 Le targhe per i veicoli i cui detentori sono beneficiari di privilegi e immunità diplomatiche o consolari non hanno stemmi, ma sono provviste delle lettere in nero del Cantone. Le sigle e le lettere possono essere applicate in maniera indelebile mediante un processo fotografico.268 Le cifre e il punto in colore nero possono essere applicati mediante lo stesso procedimento o consistere in pezzi di alluminio ritagliati e ribaditi sulla targa. Il primo dei due gruppi di cifre separate da un punto serve da numero d’ordine per ogni missione, sede, delegazione o organizzazione; il secondo gruppo designa la nazione o l’organizzazione. Le cifre più basse sono riservate al capo della rappresentanza o dell’organizzazione come pure ai suoi sostituti. 265Cantone introdotto dal n. I dell’O del 15 nov. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1805). 266Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 267 Nuovo testo giusta l’all.n. II 4 dell’O del 23 feb. 2005 concernente i veicoli della Confederazione e i loro conducenti, in vigore dal 1° mar. 2005 (RU 20051167). 268Nuovo testo dei per. 1 e 2giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). |