Ordinanza
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Art. 85 Disposizione; caratteri
1 Sulla targa anteriore degli autoveicoli e sulla targa dei monoassi, dei veicoli agricoli e forestali e dei rimorchi di lavoro devono essere iscritte da sinistra a destra le lettere, un punto a mezz’altezza e i numeri.269 2 Nella parte superiore della targa posteriore di formato alto degli autoveicoli come pure della targa dei motoveicoli, delle motoleggere, dei quadricicli leggeri a motore, dei quadricicli e dei tricicli a motore, dei rimorchi per trasporto e dei rimorchi speciali devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere e lo stemma cantonale e, nella parte inferiore il numero.270 Sulla targa posteriore di formato lungo degli autoveicoli e dei loro rimorchi devono figurare, da sinistra a destra, lo stemma federale, le lettere del Cantone, un punto a mezza altezza, il numero e lo stemma cantonale.271 3 Sulla targa con due righe di iscrizione, ad uso dei rimorchi militari, le prime due cifre sono iscritte nella parte superiore, di fianco alla lettera attribuita; sulla targa con una sola riga di iscrizione, si lascia uno spazio maggiore tra la seconda e la terza cifra.272 Lo stemma è soppresso. 4 Sulla targa anteriore come su quella posteriore di formato lungo dei veicoli utilizzati dalle rappresentanze diplomatiche o consolari, dalle delegazioni permanenti o dalle organizzazioni internazionali, devono figurare, da sinistra a destra, il campo nel quale si iscrive l’una delle tre sigle, le lettere del Cantone e i due gruppi di cifre separati da un punto. Sulla targa posteriore di formato alto figurano, nella parte superiore, la sigla iscritta nel campo colorato e le lettere del Cantone e, nella parte inferiore, i due gruppi di cifre.273 5 La forma dei caratteri e le dimensioni delle lettere e delle cifre sono fissate dall’USTRA.274 269Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 270Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 271Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). 272Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 273Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425). 274 Nuovo testo giusta l’all. n. 11 dell’O del 6 dic. 1999 sull’organizzazione del DATEC, in vigore dal 1° gen. 2000, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 2000243). |