Ordinanza
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Art. 87a Rilascio di targhe munite di rivestimento riflettente 279
I Cantoni mettono a disposizione targhe munite di un rivestimento riflettente. Essi decidono se occorra rilasciare tali targhe o sostituire quelle esistenti per tutti i veicoli o soltanto dietro richiesta del detentore. 279Introdotto dal n. I dell’O del 15 apr. 1987, in vigore dal 1° mag. 1987 (RU 1987 628). |