Ordinanza
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Art. 151c Disposizioni transitorie relative alla modifica del 15 giugno 2001 375
1 La licenza di condurre della categoria D limitata a un determinato percorso in virtù dell’articolo 11 capoverso 5 del diritto previgente dà al titolare il diritto di condurre torpedoni, nella stessa misura che in passato. 2 La limitazione è soppressa se l’idoneità alla guida senza limitazioni di torpedoni è stabilita in un esame pratico di guida con un veicolo per l’esame della categoria D (all. 12 n. V). A questo esame è ammesso chi ha condotto un siffatto veicolo durante un anno nel traffico regionale di linea oppure dimostra di aver concluso la formazione minima secondo l’allegato 10 numero 2.376 375 Introdotto dal n. I dell’O del 15 giu. 2001, in vigore dal 1° ago. 2001 (RU 2001 1821). 376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259). |
