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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 22Esame pratico di conducente
1 Con l’esame pratico, l’esperto ufficiale della circolazione verifica se il richiedente è in grado, anche in situazioni difficili del traffico, di condurre un veicolo a motore della categoria corrispondente alla licenza secondo le norme della circolazione stradale e tenendo conto degli altri utenti della strada.
1bis Per essere ammessi all’esame pratico di conducente, i richiedenti una licenza di condurre della categoria B devono essere in possesso della licenza per allievo conducente da almeno un anno se l’hanno ottenuta prima del compimento dei 20 anni. Ciò non vale per gli apprendisti che seguono le seguenti formazioni professionali di base:
a.
«autista di veicoli pesanti AFC»;
b.
«meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
c.
«meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»;
2 I requisiti d’ammissione e la materia d’esame si basano sull’allegato 12.
3 Non devono superare l’esame pratico di conducente:
a.
i titolari di una licenza di condurre della categoria B o della sottocategoria B1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria A1 e hanno concluso la formazione pratica di base secondo l’articolo 19;
b.
le persone che vogliono ottenere una licenza di condurre delle categorie speciali G o M. È fatto salvo l’articolo 28 capoverso 2;
i titolari di una licenza di condurre della categoria C o della sottocategoria C1 che vogliono ottenere una licenza di condurre della sottocategoria D1.
4 Se durante l’esame pratico di conducente risulta che il richiedente non conosce sufficientemente le norme della circolazione, l’autorità d’ammissione ordina un nuovo esame teorico di base.
117 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018 (RU 2019 191). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
118 Introdotta dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).