1 L’autorità cantonale riconosce i medici per esami secondo i seguenti livelli:
- a.43
- livello 1: visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza di condurre che abbiano superato i 75 anni di età;
- b.
- livello 2:
- 1.
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente o a una licenza di condurre delle categorie C o D o delle sottocategorie C1 o D1, oppure a un permesso per il trasporto professionale di persone,
- 2.
- visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di una licenza di condurre di cui al numero 1 o di un permesso per il trasporto professionale di persone,
- 3.
- esami di esperti della circolazione di cui all’articolo 65 capoverso 2 lettera d;
- c.
- livello 3:
- 1.
- secondo esame di persone di cui alle lettere a e b, se il primo esame non consente di giungere a un risultato univoco sull’idoneità alla guida,
- 2.
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone sulla cui idoneità medica alla guida di veicoli a motore sussistano dubbi da parte dell’autorità cantonale,
- 3.44
- primo esame di candidati a una licenza per allievo conducente, una licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone che abbiano superato i 75 anni di età o presentino disabilità fisiche,
- 4.
- visite di controllo di idoneità alla guida di titolari di licenza affetti o precedentemente affetti da gravi minorazioni fisiche dovute a lesioni da incidente o a malattie, e
- 5.
- esami medici di idoneità alla guida nei casi previsti all’articolo 15d capoverso 1 lettere d ed e LCStr;
- d.
- livello 4: tutti gli esami e perizie medici di idoneità e abilità alla guida.
2 I medici specialisti consultati da un medico riconosciuto di cui al capoverso 1 per esami di verifica dell’idoneità alla guida non necessitano di alcun riconoscimento.
3 I titolari di riconoscimento di livello superiore possono effettuare tutti gli esami per i quali sia prescritto un riconoscimento di livello inferiore.
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2018 2809).
44 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).