Ordinanza
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Art. 66 Formazione
1 La formazione come esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente e/o dei controlli dei veicoli avviene nelle materie menzionate nell’allegato 7. L’esperto della circolazione incaricato degli esami di conducente o dei controlli dei veicoli che desidera diventare esperto della circolazione per entrambe queste due funzioni deve completare la sua formazione nei gruppi di materie per i quali non ha ricevuto la formazione. 2 Quanto alle conoscenze teoriche, la materia da insegnare deve essere adattata all’attività pratica degli esperti della circolazione. Durante la formazione pratica, il candidato viene istruito nello svolgimento delle operazioni tecniche e delle procedure amministrative dell’ufficio della circolazione e messo in grado di procedere da solo agli esami di conducente e/o ai controlli dei veicoli. 3 L’insegnamento teorico avviene in corsi dati da maestri con formazione tecnica e pedagogica. 4 La formazione pratica comprende istruzioni e lavori pratici. La formazione pratica degli esperti della circolazione istruiti per effettuare i controlli dei veicoli è affidata alle autorità d’immatricolazione che dispongono delle installazioni e degli apparecchi necessari. |