Ordinanza
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Art. 107 Durata e esecuzione
1 La licenza di circolazione e le targhe devono essere revocate per un tempo indeterminato. La revoca a causa di uso abusivo e di inosservanza delle restrizioni e delle condizioni speciali può essere pronunciata per una durata limitata. 2 Se il motivo della revoca è divenuto privo di oggetto, la licenza di circolazione e le targhe devono essere restituite su richiesta. 3 La licenza di circolazione e le targhe di cui è stata decisa la revoca devono essere richieste al detentore cui è fissato un breve termine. Scaduto il termine la licenza di circolazione e le targhe devono essere ritirate dalla polizia. |