Ordinanza
|
Art. 11 Presentazione della domanda 83
1 Chiunque intende ottenere la licenza per allievo conducente, la licenza di condurre o un permesso per il trasporto professionale di persone deve trasmettere all’autorità d’ammissione o a un ufficio da questa designato:
2 Le seguenti persone devono inoltre allegare alla domanda un certificato dell’Ufficio cantonale per la formazione professionale comprovante la conclusione di un contratto di tirocinio valido:
3 Se la domanda è presentata per la prima volta, il richiedente deve presentarsi personalmente e produrre un documento d’identità valido con fotografia. Sono riconosciuti come documenti d’identità in particolare:
4 La persona incaricata del ricevimento della domanda verifica e certifica l’identità del richiedente con timbro e firma e trasmette il modulo di domanda all’autorità di ammissione. 5 Se presentata dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, la domanda deve essere corredata di una perizia rilasciata da uno psicologo del traffico di cui all’articolo 5c attestante l’idoneità psicologica alla guida. La perizia non può essere presentata prima di un mese dalla scadenza del periodo di sospensione e non deve risalire a più di tre mesi prima. 83 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). |