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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 114Riconoscimento dell’immatricolazione
1 I veicoli a motore e i rimorchi immatricolati all’estero possono circolare in Svizzera se sono ammessi a circolare nel Paese d’immatricolazione e se sono provvisti:
a.
di una licenza nazionale di circolazione valevole o di un certificato internazionale per automobili valevole previsti nella Convenzione internazionale del 24 aprile 1926366 per la circolazione degli autoveicoli; e
b.
di targhe valevoli, menzionate nel documento di cui alla lettera a.
2 I ciclomotori, le motoleggere, i motoveicoli con una cilindrata massima di 125 cm3, i veicoli a motore agricoli e forestali, i veicoli a motore di lavoro e i rimorchi che provengono dall’estero e per i quali il Paese di provenienza non esige né targhe né licenza di circolazione possono circolare in Svizzera senza targhe.367 Al posto della licenza di circolazione è richiesto un documento contenente le informazioni essenziali in merito al veicolo e al detentore.
3 La targa posteriore basta per i veicoli a motore provenienti da Stati che non rilasciano targhe anteriori.368
4 I veicoli stranieri devono essere muniti del segno distintivo dello Stato d’immatricolazione.
366RS 0.741.11. Vedi anche la Conv. dell’8 nov. 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10) e l’Acc. europeo del 1° mag. 1971 (RS 0.741.101).
367Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536).
368Nuovo testo giusta l’all. n. II 10 dell’O del 19 giu. 1995 concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali, in vigore dal 1° ott. 1995 (RU 19954425).