Ordinanza
|
Art. 116 Provvedimenti amministrativi
1 Il divieto di far uso della licenza di circolazione e delle targhe o il sequestro del veicolo sono ammessi se si tratta di veicoli stranieri che non offrono manifestamente tutte le garanzie di sicurezza e costituiscono un pericolo per il traffico.374 2 Il divieto di far uso della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è pure ammesso se la licenza o le targhe sono adoperate abusivamente. È riservato l’articolo 60 numero 4 secondo periodo OAV375.376 3 La procedura è retta dall’articolo 108 della presente ordinanza e dall’articolo 221 capoversi 3 e 4 OETV377.378 4 Le misure ordinate ai sensi del capoverso 1 devono essere annullate se il veicolo contestato offre nuovamente tutte le garanzie di sicurezza; altrimenti, è applicabile per analogia l’articolo 115 capoverso 6. 5 Se la revoca della licenza di circolazione straniera e delle targhe straniere è stata decisa da autorità straniere, l’esecuzione deve essere ordinata dall’USTRA in quanto le decisioni di revoca non siano trasmesse direttamente ai Cantoni. 374 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 376 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 378 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). |