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Ordinanza
sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli
(Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1

1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).

Art. 12 Luogo dell’esame

1 Il Can­to­ne di do­mi­ci­lio può au­to­riz­za­re che l’esa­me teo­ri­co di ba­se, l’esa­me teo­ri­co com­ple­men­ta­re e l’esa­me pra­ti­co di con­du­cen­te sia­no so­ste­nu­ti in un al­tro Can­to­ne.

2 L’au­to­riz­za­zio­ne non è ne­ces­sa­ria se la for­ma­zio­ne e l’esa­me av­ven­go­no in cor­si dell’eser­ci­to.