Ordinanza
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Art. 123 Notificazione alle autorità competenti in materia di circolazione stradale 386
1 Le autorità penali notificano alle autorità competenti in materia di circolazione stradale del Cantone di domicilio del contravventore:
2 L’autorità competente in materia di circolazione stradale distrugge le notificazioni concernenti denunce e condanne giusta il capoverso 1 se è accertato che queste non danno luogo ad alcuna misura.388 3 Se un’autorità penale viene a conoscenza di fatti che possono comportare un rifiuto o una revoca della licenza, come ad esempio casi di malattia gravi o di tossicomania, lo comunica all’autorità competente in materia di circolazione stradale.389 386Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 13 nov. 1991, in vigore dal 1° gen. 1992 (RU 1991 2536). 387 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). 388 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 389 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 mar. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 2183). |