1 L’esame teorico di base permette all’autorità d’ammissione di stabilire se il richiedente dispone delle conoscenze di cui all’allegato 11 numero II. 1.94
1bis Il candidato può sostenere l’esame teorico di base al più presto un mese prima dell’età minima richiesta.95
2 I Cantoni elaborano le domande d’esame d’intesa con l’USTRA. Possono delegare questo compito a terzi.96
3 Sono dispensate dall’esame teorico di base le persone che si candidano:
- a.
- a una licenza di condurre delle categorie A, B, C o D oppure delle sottocategorie A1, B1, C1 o D1, già titolari di una licenza di condurre di una di dette categorie o sottocategorie;
- b.
- a una licenza di condurre della categoria speciale F, già titolari di una licenza di condurre della categoria speciale G;
- c.
- a una licenza di condurre delle categorie BE, CE o DE oppure delle sottocategorie C1E o D1E, già titolari di una licenza di condurre per il veicolo trattore.
4 Chi vuole ottenere la licenza di condurre delle categorie speciali F, G o M deve sostenere un esame teorico di base adattato alla pertinente categoria del veicolo.
5 Chi, dopo l’annullamento della licenza di condurre in prova, intende richiedere una nuova licenza per allievo conducente deve ripetere l’esame teorico di base.97
94 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ago. 2005, in vigore dal 1° mar. 2006 (RU 2005 4519).
95 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719).
96 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
97 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191).