Ordinanza
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Art. 15 Rilascio
1 La licenza per allievo conducente è rilasciata dopo il superamento dell’esame teorico di base. Se siffatto esame non deve essere sostenuto, la licenza per allievo conducente è rilasciata se sono adempiuti i requisiti per ottenerla. 2 La licenza per allievo conducente della categoria A è rilasciata per motoveicoli, compresi quelli con carrozzino laterale, con una potenza del motore non superiore a 35 kW e un rapporto tra potenza del motore e peso a vuoto non superiore a 0,20 kW/kg. Tale limitazione non si applica a:
2bis La licenza per allievo conducente della categoria A senza limitazione della potenza è rilasciata a chi è in possesso da almeno due anni della licenza di condurre della categoria A con limitazione della potenza e può dimostrare una pratica di guida ineccepibile ai sensi dell’articolo 8 capoverso 6.101 3 Nella licenza per allievo conducente possono essere iscritte le stesse condizioni, restrizioni e indicazioni supplementari come nella licenza di condurre.102 4 I titolari devono annunciare entro 14 giorni all’autorità, presentando la loro licenza per allievo conducente, ogni circostanza che richiede una modifica o una sostituzione della licenza. 5 ...103 99 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 100 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 101 Introdotto dal n. I dell’O del 14 dic. 2018, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2019 191). 102 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). 103 Introdotto dal n. I dell’O del 27 ott. 2004 (RU 2004 5057). Abrogato dal n. I dell’O del 10 mag. 2023, con effetto dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). |