Ordinanza
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Art. 16 Validità
1 La licenza per allievo conducente è valida:
2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l’articolo 19. 3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:
4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell’autorità d’ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l’esame. L’autorità d’ammissione stabilisce eventuali condizioni. 104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255). 105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853). |