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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 16Validità
1 La licenza per allievo conducente è valida:
a.
quattro mesi per la categoria A e la sottocategoria A1;
b.
12 mesi per la sottocategoria B1 e la categoria speciale F;
c.
24 mesi per tutte le altre categorie.
2 La validità della licenza per allievo conducente della categoria A e della sottocategoria A1 è prorogata di 12 mesi se è provato il superamento della formazione pratica di base secondo l’articolo 19.
3 La validità della licenza per allievo conducente si estingue se:
a.
il titolare non ha superato per tre volte l’esame di conducente e l’autorità d’ammissione in base a una perizia nega l’idoneità a condurre del candidato;
il contratto di tirocinio dei seguenti apprendisti è risolto prima che abbiano compiuto 18 anni:
1.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC»,
2.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccanico di manutenzione per automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari»,
3.
gli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «meccatronico d’automobili AFC» con indirizzo «veicoli utilitari105
4 Può richiedere una seconda licenza per allievo conducente soltanto chi, in base a una perizia dell’autorità d’ammissione, è ritenuto idoneo a condurre oppure chi, alla scadenza della durata di validità della prima licenza per allievo conducente, non ha ancora usufruito di tutte le possibilità di ripetere l’esame. L’autorità d’ammissione stabilisce eventuali condizioni.
104 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).
105 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 apr. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 2853).