Ordinanza
|
Art. 17 Scuola guida
1 È considerata corsa di scuola guida ogni corsa effettuata con un veicolo a motore il cui conducente deve essere titolare di una licenza per allievo conducente. 2 La licenza per allievo conducente della categoria A, delle sottocategorie A1 e B1 e della categoria speciale F autorizza a effettuare corse di scuola guida senza accompagnatore. 2bis La licenza per allievo conducente della sottocategoria D1 autorizza a effettuare corse di scuola guida con veicoli della sottocategoria C1, quella della sottocategoria D1E corse di scuola guida con una combinazione di veicoli della sottocategoria C1E.106 3 Il titolare della licenza per allievo conducente delle categorie BE, CE o DE e delle sottocategorie C1E o D1E può effettuare, senza accompagnatore, corse di scuola guida con autotreni se è già in possesso della licenza di condurre per il veicolo trattore. 4 Nelle corse di scuola guida con veicoli della categoria D o della sottocategoria D1 non possono essere trasportate persone. Sono eccettuati l’accompagnatore ai sensi dell’articolo 15 capoverso 1 LCStr, il maestro conducente, l’esperto della circolazione e altri allievi conducenti.107 5 Nella licenza per allievo conducente devono essere iscritte le seguenti autorizzazioni e condizioni:
6 Durante le corse di scuola guida gli allievi conducenti non possono effettuare trasporti professionali di persone. 106 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 107 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). 108 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° lug. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 2599). 109 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 1° mar. 2024 (RU 2023 255). 110 Introdotto dal n. I dell’O del 26 set. 2003, in vigore dal 1° nov. 2003 (RU 2003 3719). |