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Ordinanza sull’ammissione alla circolazione di persone e veicoli (Ordinanza sull’ammissione alla circolazione, OAC)1
1 Introdotto dal n. I dell’O del 3 lug. 2002, in vigore dal 1° apr. 2003 (RU 2002 3259).
Art. 20Formazione degli apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» 117
1 Chi vuole formare apprendisti che seguono la formazione professionale di base di «autista di veicoli pesanti AFC» necessita di un permesso di formazione. Questo è rilasciato dall’autorità cantonale soltanto a formatori o dipendenti dell’azienda che siano esperti nella professione dell’autista, abbiano guidato durante almeno tre anni autocarri senza commettere infrazioni alle norme della circolazione tali da compromettere la sicurezza del traffico, e offrano la garanzia che può essere loro affidata la formazione di giovani adulti.
2 Chi vuole ottenere il permesso di formazione deve seguire un corso di istruzione e dimostrare di possedere le necessarie conoscenze in materia di circolazione (all. 11 n. II). L’USTRA disciplina i corsi d’istruzione.
3 Il permesso di formazione è rilasciato per sei anni. Può essere prorogato per un nuovo periodo di sei anni se il titolare dimostra che, dal rilascio o dall’ultima proroga del permesso, ha frequentato un corso di ripetizione e almeno uno degli apprendisti da lui regolarmente accompagnati ha superato l’esame di conducente di autocarri.
117 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 mag. 2023, in vigore dal 15 lug. 2023 (RU 2023 255).