Ordinanza
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Art. 24f Rilascio di una nuova licenza per allievo conducente o licenza di condurre 137
1 Se l’autorizzazione a condurre è ampliata o limitata, oppure sono modificati i dati che figurano sulla licenza, ne deve essere rilasciata una nuova. La vecchia licenza decade con il rilascio della nuova e deve essere restituita all’autorità. 2 In sostituzione di una licenza smarrita, può essere rilasciata una nuova licenza per allievo conducente o una licenza di condurre soltanto se lo smarrimento è attestato per iscritto. Se la licenza sostituita viene ritrovata, deve essere consegnata entro 14 giorni all’autorità. Alle persone domiciliate all’estero si applica l’articolo 24h capoversi 2 e 3.138 137 Originario art. 24c. 138 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 29 nov. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 4697). |